Ravvedimento operoso

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Notizia relativa al ravvedimento operoso

Data:

29 Settembre 2023

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Descrizione

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell’Tributo (es.IMU, TASI, TOSAP, TARI) entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo, utilizzando lo strumento del Ravvedimento Operoso, che consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte e interessi legali sulla base del numero dei giorni di ritardo.

Si ricorda che imposta, sanzioni ed interessi legali vanno versati contestualmente.

– va pagato sempre con l'F24,

- sempre codice ente D530 (per Feltre),

- va barrata la casella ravvedimento,

- va sempre messo il numero degli immobili nel caso di IMU e TASI,

- si usano sempre i medesimi codici del tributo di riferimento (es.3912, 3918, 3919..............)

GLI IMPORTI DI SANZIONE RIDOTTA ED INTERESSI LEGALI, CONTEGGIATI COME SOTTO DESCRITTO, VANNO SOMMATI ALL'IMPOSTA E RIPARTITI ALL'INTERNO DEI VARI CODICI USATI.

COME CALCOLARE SANZIONI ED INTERESSI LEGALI (come da ultimo modificati dal 01-01-2016 sulla base del D.Lgs. 158/2015 e della L. 190/2014):

a) Ravvedimento Sprint: Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% giornaliero (1/10 della sanzione base) per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 =1,4%. gli interessi legali vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale prevista (es. 0,20% annuo dal 2016).

b) Ravvedimento Breve: Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%), gli interessi legali vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale prevista (es. 0,20% annuo dal 2016).

c) Ravvedimento Medio: Se il versamento viene effettuato dal trentesimo al novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%), gli interessi legali vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale prevista (es. 0,20% annuo dal 2016).

d) Ravvedimento Lungo: Se il versamento è effettuato successivamente al 90° giorno, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi legali vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale prevista (es. 0,20% annuo dal 2016). Relativamente alla scadenza del periodo in cui effettuare il ravvedimento, si possono verificare i seguenti casi:

d1) qualora vi sia l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/TASI il ravvedimento può essere effettuato oltre i 90 giorni dalla normale scadenza ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (es.: 30 giugno 2016 per violazioni anno 2015; anche per il ravvedimento del saldo 2015 IMU/TASI - scadenza 16.12.2015 - il ravvedimento va fatto entro il 30.06.2016).

d2) in mancanza di Dichiarazione, o nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è  quella della scadenza del versamento ed il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla scadenza stessa.

Dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291).

Per il 2015 il tasso di interesse legale era lo 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290).

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Ultimo aggiornamento

23/01/2024, 17:59

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