COSA S’INTENDE PER AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI E COME FUNZIONA.
L’amministrazione condivisa dei beni comuni è un rapporto di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione comunale, posti sullo stesso piano, che dà attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione, che affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
In accoglimento di tale principio è stato approvato con delibera Consiliare numero 12 del 26 marzo 2013, e successivamente modificato con delibera consiliare numero 10 del primo febbraio 2018, il Regolamento “Feltre per la Democrazia dei Beni Comuni” per garantire la democrazia nel governo della città al fine di tutelare i beni materiali e immateriali di appartenenza collettiva e sociale che sono garanzia dei diritti fondamentali di cittadinanza.
Con questa finalità il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno.
Lo Statuto comunale, all’articolo 31 “Gestione e governo dei Beni Comuni” prevede, inoltre:
- al primo comma che “Il Comune di Feltre, anche al fine di tutelare le generazioni future, difende i beni che la comunità riconosce come comuni, in quanto necessari all’esercizio dei diritti ed alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, nel loro contesto ecologico urbano e rurale”;
- al secondo comma che “Principi di governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali”.
Cosa s’intende per “beni comuni”
Sono beni comuni tutti gli elementi che compongono l’ambiente urbano, quando diventano oggetto di cura da parte dei cittadini. Possono appartenere al demanio o patrimonio del Comune, ovvero quei beni che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, condividendone la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. Nello specifico le proposte di collaborazione riguardano a titolo esemplificativo: strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree verdi, etc.
Chi sono i “cittadini attivi”
Possono esercitare il diritto all’iniziativa, orientata alla sussidiarietà orizzontale, i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale.
Finalità dell’amministrazione condivisa:
- sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, e in applicazione dell’articolo 11 della legge numero 241 del 7 agosto 1990, la collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- elevare la qualità dell’ambiente urbano, a beneficio di tutta la comunità residente;
- promuovere reti di soggetti attivi, mettere a fattor comune le energie diffuse, favorire l’inclusione e il protagonismo di cittadini, associazioni, gruppi informali.
Patti di collaborazione, semplici principi:
- Le attività svolte dai cittadini attivi con i patti di collaborazione sono una espressione di volontariato autonomo e indipendente, e non hanno fini di lucro.
- Le attività svolte dai cittadini attivi non sostituiscono le attività di ordinaria competenza del Comune, ma producono un valore sociale che si aggiunge al livello esistente di qualità ambientale.
- Lo spazio amministrato come bene comune non viene conferito in uso esclusivo, ma conferito in adozione. Esso viene gestito dai cittadini attivi a favore di tutta la comunità residente (uso collettivo); ma è sempre possibile che nuovi soggetti si aggiungano alla gestione dello spazio, se in grado di apportare un contributo nuovo e coordinabile con le finalità stabilite nel patto iniziale, entrando fra i sottoscrittori.
- Al fine di raccogliere il più ampio concorso di forze nella comunità, la proposta di un patto di collaborazione è presentata ai cittadini mediante un avviso pubblico. L’avviso non genera una selezione, ma un processo di confronto inclusivo tra le proposte raccolte, per realizzarle in modo coordinato e complementare.
- Il patto di collaborazione esprime una forma organica di cooperazione con i cittadini, poiché il Comune non solo riconosce il valore pubblico della loro iniziativa, ma integra queste iniziative negli interessi generali che esso persegue diventando co-produttore delle attività stipulate.
- Il Comune favorisce la realizzazione degli interventi concordati nei patti di collaborazione prioritariamente attraverso la messa a disposizione di materiali oppure attraverso l’erogazione di un contributo a copertura dei costi sostenuti. A tal fine le modalità di rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute verranno concordate nel patto di collaborazione.