Descrizione
A decorrere dal 14/10/2024 e fino al 30/04/2025
Art. 1 Limitazioni estese a tutto il territorio comunale nella zona Valbelluna IT0516 (oggi Fondovalle IT0526), e in zona Prealpi e Alpi IT0515 (oggi codice IT0525) dal lunedì alla domenica in merito a combustioni all'aperto, riscaldamento domestico, risparmio energetico con livello nessuna allerta (colore verde):
1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare in tutto il territorio comunale:
i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 – attività scolastiche e assimilabili;
i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, ad eccezione delle aree sopra al di sopra dei 600 m s.l.m. (zona IT 0525 Prealpi e Alpi);
3. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
Con livello di allerta 1 (colore arancio) e con livello di allerta 2 (colore rosso):
4. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare: nella zona Valbelluna IT0516 (oggi Fondovalle IT0526):
i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 – attività scolastiche e assimilabili;
i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
nella zona Prealpi-Alpi IT0515 (oggi codice IT0525): i 19° C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative o di culto o assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 – attività scolastiche e assimilabili;
i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
5. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo; ad eccezione delle aree sopra al di sopra dei 600 m s.l.m. (zona IT 0525 Prealpi e Alpi);
6. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
7. il divieto di accensione di: falò rituali, barbeque e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali. Solo con livello di allerta 1 (colore arancione), il Sindaco può concedere deroga all'accensione di tali fuochi, previa comunicazione formale con indicati data, ora, luogo dell’evento, e quantità di materiale utilizzato. Tali fuochi possono essere allestiti con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale).
È comunque vietato bruciare plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici.
In allegato il testo completo dell'ordinanza.