Voto assistito

Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione indetti per l’08-09 giugno 2025

Chi è affetto da grave infermità fisica può esercitare il diritto al voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

La legge 17/2003, permette di annotare in modo permanente il diritto al voto assistito, mediante l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, per evitare all’elettore di dover produrre a ogni consultazione il certificato medico idoneo per ottenere l’assistenza.

Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

L’annotazione del diritto di voto assistito è apposta su richiesta dell’interessato, a cura del Comune di iscrizione elettorale.

La richiesta dovrà essere accompagnata da

  • documentazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale (la certificazione sanitaria dovrà attestare esplicitamente l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altra persona)

  • la tessera elettorale per l’apposizione del timbro

  • copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Pagina aggiornata il 11/04/2025

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