Descrizione
L'articolo 8 della citata legge 180/2026 disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
I Cittadini aventi diritto ad essere inseriti nell'elenco degli elettori fuori sede devono presentare la domanda nei modi e nei tempi indicati nella Circolare allegata, utilizzando l'apposito modulo, presentandola:
- tramite invio alla pec comune.feltre.bl@pecveneto.it (riceve anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria)
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Feltre
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.
A seguito dell'inserimento del proprio nominativo nell'elenco suddetto, l'elettore potrà votare nel Comune di temporaneo domicilio.
L'inserimento nell'elenco è annuale.
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.