Descrizione
Si avvisa:
- che è vietato abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento – ed è vietato somministrare in centro storico e urbano qualunque tipo di alimento ai colombi;
- che in ambito urbano, i proprietari degli edifici e di altri manufatti, gli Amministratori Condominiali e chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni sono invitati a provvedere, a propria cura e spese, all’immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:
a) pulizia e disinfezione delle superfici/strutture, ove sono presenti depositi di materiale organico derivante dallo stazionamento dei piccioni e contro i parassiti dei colombi;
b) rimozione e corretto smaltimento dei cumuli di guano ed eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento di piccioni su immobili e strutture;
c) allontanamento dei colombi con adozione di mezzi atti ad impedire l’intrusione e/o lo stazionamento di questi uccelli sugli immobili e manufatti, come la chiusura degli accessi e buchi e l’installazione di reti o dissuasori non cruenti, fermo restando il rispetto dei nidi di rondine, balestruccio e rondone comune e nel rispetto delle normative in materia di edilizia ed urbanistica; - che le aziende produttive, commerciali e artigianali esistenti nell’area urbana sono invitate a porre in essere tutti gli accorgimenti atti all’allontanamento dei colombi dagli impianti e dagli immobili di loro proprietà ove gli stessi volatili possano trovare fonte di approvvigionamenti, utilizzando i sistemi di cui al precedente punto 1.c
Si avvisa altresì che l’inosservanza alle indicazioni menzionate può comportare l’applicazione della sanzione da € 25 a € 250 a norma dell’art. 17 del vigente Regolamento di Convivenza Civile.
In allegato testo completo dell'avviso pubblico.