Misure preventive per il contenimento della popolazione dei colombi di città e per la prevenzione di malattie infettive ad essi correlate

Dettagli della notizia

Misure da adottare per contenere l'incremento della popolazione di colombi di città

Data:

02 Dicembre 2024

Scadenza:

28 Febbraio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Si avvisa:

  1. che è vietato abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento – ed è vietato somministrare in centro storico e urbano qualunque tipo di alimento ai colombi;
  2. che in ambito urbano, i proprietari degli edifici e di altri manufatti, gli Amministratori Condominiali e chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni sono invitati a provvedere, a propria cura e spese, all’immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:
    a) pulizia e disinfezione delle superfici/strutture, ove sono presenti depositi di materiale organico derivante dallo stazionamento dei piccioni e contro i parassiti dei colombi;
    b) rimozione e corretto smaltimento dei cumuli di guano ed eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento di piccioni su immobili e strutture;
    c) allontanamento dei colombi con adozione di mezzi atti ad impedire l’intrusione e/o lo stazionamento di questi uccelli sugli immobili e manufatti, come la chiusura degli accessi e buchi e l’installazione di reti o dissuasori non cruenti, fermo restando il rispetto dei nidi di rondine, balestruccio e rondone comune e nel rispetto delle normative in materia di edilizia ed urbanistica;
  3. che le aziende produttive, commerciali e artigianali esistenti nell’area urbana sono invitate a porre in essere tutti gli accorgimenti atti all’allontanamento dei colombi dagli impianti e dagli immobili di loro proprietà ove gli stessi volatili possano trovare fonte di approvvigionamenti, utilizzando i sistemi di cui al precedente punto 1.c

Si avvisa altresì che l’inosservanza alle indicazioni menzionate può comportare l’applicazione della sanzione da € 25 a € 250 a norma dell’art. 17 del vigente Regolamento di Convivenza Civile.

In allegato testo completo dell'avviso pubblico.


Ultimo aggiornamento

02/12/2024, 13:36

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