Misure straordinarie di limitazione per combustioni all’aperto e impianti termici

Dettagli della notizia

Periodo invernale dal 10/10/2026 al 30/04/2026

Data:

12 Ottobre 2026

Scadenza:

30 Aprile 2027

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Sindaco, con ordinanza numero 17 del 09-10-2026, a decorrere dal 10/10/2026 e fino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica, sull’intero territorio comunale:

ORDINA

ART. 1 - Limitazioni estese a tutto il territorio comunale compreso nella “Zona Fondovalle” (IT0526) (ex zona “Valbelluna”) o nella “Zona Prealpi e Alpi” (IT0525) .

  • Divieto di installazione di nuovi generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale inferiore a 4 stelle (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.c).

  • Obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.d)

    con livello di allerta “verde”, “arancio” o “rosso”:

  • Divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali così come previsto dall’articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 10, commi 1-4 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge con modifiche dalla L. 10 agosto 2023, n. 103); (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. AG.1.a).

  • Sono fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore” (D.Lgs 19/2021).

    con livello di allerta “arancio” o “rosso”:

  • Divieto dei falò rituali, dei barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.7.a).

  • Sono consentite deroghe:

    - per i barbecue/preparazione di caldarroste non afferenti ad attività produttive (ristorazione/rosticceria) ovverosia quelli preparati da privati cittadini;

    - per i fuochi d’artificio classificati F1 (sempre ammessi)

    con livello di allerta “verde” :

  • sono ammessi un massimo di n. 2 (due) eventi complessivi che riguardino utilizzo di falò rituali, dei barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento alle seguenti condizioni:

    - siano promossi e autorizzati dall’ente comunale nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali;

    - gli eventi che contemplano l’utilizzo di fuochi d’artificio siano organizzati in conformità al regolamento comunale vigente per il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana;

    - non siano attivi provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

    - i falò siano comunque di dimensioni contenute e con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale) evitando l’uso di plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici;

ART. 2 - Limitazioni estese al SOLO territorio comunale compreso nella zona “Fondovalle” (IT0526)

  • Divieto, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzo di generatori di calore e stufe ad uso civile alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), secondo i seguenti livelli di allerta e classi di prestazione emissiva (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.1.a).

    con livello di allerta “verde”:

    il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

    con livello di allerta “arancio” o “rosso” :

    - il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

    - Limitazione dell’esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno nel periodo invernale:

    ◦ Introduzione, di un limite massimo non superiore a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR 412/1993 (*) (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.a);

    ◦ Abbassamento, in caso di allerta arancio e rossa, a un limite massimo non superiore a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie dei medesimi edifici di cui al punto precedente;

    ◦ Introduzione di un limite massimo non superiore a 17°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con la sigla E8(*) in base al D.P.R. n. 412/1993;

    • (*)

    - E.1 (residenza e assimilabili);

    - E.2 (uffici e assimilabili);

    - E.4 (attività ricreative o di culto o assimilabili);

    - E.5 (attività commerciali e assimilabili);

    - E.6 (attività sportive);

    - E.7 (attività scolastiche e assimilabili);

    - E.8 (attività industriali ed artigianali e assimilabili);

    Pertanto, la temperatura media in ambiente, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, con allerta verde non deve superare:

    ◦ 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici (E8) adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

    ◦ 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

    Sono comunque esclusi dall’applicazione delle limitazioni di cui al punto 2 sopra riportato, i seguenti edifici:

    • sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali;

    • edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

    • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

    • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

    • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

INVITA

tutta la popolazione ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

  • - sottoporre a manutenzione e controlli periodici le stufe a legna o a pellet e le relative canne fumarie; utilizzare legna asciutta al fine di ridurre la qualità di gas di scarico e aumentare il calore generato dal processo di combustione;

    - mantenere l’afflusso di aria comburente non solo durante l’accensione, ma per tutto il ciclo di funzionamento ;adottare la pratica dell’accensione del fuoco dall’alto:

    - posizionare la legna più grande sul fondo, garantendo spazi tra i ceppi per consentire il passaggio dell’aria; successivamente, aggiungere la legna di media pezzatura; infine, utilizzare legna più piccola per l’accensione;

    - privilegiare eventualmente l’uso di cubetti per l’accensione naturali, evitando di utilizzare carta; valutare l’installazione di filtri elettrostatici per polveri sottili da montare alla canna fumaria; evitare la sosta prolungata di veicoli e macchine operatrici con motore acceso.

INFORMA

  • che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

  • che il Comune darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (http://www…...it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

  • che, con la sottoscrizione dell’Accordo Padano di cui alla DGRV n. 836 del 06/06/2017 e l’art. 5 del D.P.R. 74/2013, nonché con l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (DGRV n. 377 del 15/04/2025), sono state inoltre disciplinate le seguenti disposizioni straordinarie valide su tutto il territorio provinciale:

  • nelle more dell’adozione di un regolamento comunale in materia, i titolari degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 chiudano, ove presenti, le porte comunicanti con l’esterno al fine di evitare le dispersioni energetiche nei periodi in cui sono attivati gli impianti termici. Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un’efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.b)

   - E.1 (residenza e assimilabili);

   - E.2 (uffici e assimilabili);

   - E.4 (attività ricreative o di culto o assimilabili);

   - E.5 (attività commerciali e assimilabili);

   - E.6 (attività sportive);

   - E.7 (attività scolastiche e assimilabili);

   - E.8 (attività industriali ed artigianali e assimilabili);

  • che, solo per l’area classificata come Fondovalle (codice IT0526), sono previsti i seguenti ulteriori divieti/limitazioni: il divieto di circolazione dei veicoli (in funzione della loro alimentazione e classificazione in Euro) per i Comuni in fascia 1 (>30000 ab) e in fascia 2 (>10000 ab) (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. T.3.a Ordinanze di divieto alla circolazione in base alle condizioni di allerta PM10);

  • che avverso questo provvedimento è ammesso: il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione; ovvero il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Per ulteriori dettagli si invita a consultare l'ordinanza completa allegata e la pagina dedicata al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) della Regione del Veneto

Ultimo aggiornamento

12/10/2026, 10:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto