In occasione dei referendum, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, fa comunque salva la possibilità per i medesimi elettori di votare in Italia, previa apposita e tempestiva OPZIONE, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
Il diritto di opzione deve essere esercitato entro il 10° giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, ovvero entro il 10 aprile 2025, utilizzando il modello allegato.
La richiesta di opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e, qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da parte dell’Ufficio Consolare. L’opzione può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Pagina aggiornata il 03/04/2025