Ricorso al Prefetto

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Procedura per presentare ricorso ad un verbale al Codice Della Strada al Prefetto


A chi è rivolto

A tutti i soggetti interessati

Descrizione

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione comminatagli ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della strada.

A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto di Belluno o, in alternativa, al Giudice di pace di Belluno.

Il pagamento della sanzione non consente di presentare successivamente ricorso.

Non presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che gli Agenti lasciano sulle auto in sosta.

Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale)

Decreto legislativo 30-04-1992, n. 285

Come fare

Il ricorso può essere inviato direttamente al Prefetto di Belluno oppure al Comando di Polizia Locale di Feltre

  • con raccomandata A.R.
  • tramite PEC
  • consegnato a mano

 

Cosa serve

Nel ricorso vanno indicate le seguenti informazioni:

 

  • le generalità;
  • i dati dell'autovettura;
  • gli identificativi del verbale;
  • i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta;
  • copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta;
  • eventuali nomi delle persone disponibili a testimoniare;
  • ogni altra informazione utile.

Cosa si ottiene

Il provvedimento del Prefetto di Belluno

Procedure legate all'esito

Il Prefetto si esprimerà sul ricorso

Tempi e scadenze

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:

  • ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
  • ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Quanto costa

Eventuali spese di accertamento e notifica che stabilisce il Prefetto.

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/08/2025

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